giovedì 16 maggio 2013

La conclusione dei contratti su internet.


Esiste un contratto riguardante internet che sancisce le varie regole di cui bisogna tener conto. Questo contratto riguarda tutto quello che non bisogna fare e che bisogna fare su internet.
Ci sono regole sul copyright, privacy e sicurezza. Inoltre si sanciscono regole nel caso in cui una persona potrebbe insultare l'altra o prendere informazioni personali sui social network come Facebook, Twitter, Skype, Messenger e altri.
Abbiamo trovato alcune informazioni riguardanti il contratto su questo sito: 
http://www.jei.it/approfondimentigiuridici/notizia.php?ID_articoli=87


Eccole:


L'accordo, si tratta evidentemente di un contratto concluso tra parti distanti (così come potrebbe avvenire per un accordo raggiunto telefonicamente o per lettera), che impone in primo luogo di verificare come si realizza lo scambio di proposta e accettazione. Il problema pratico di più significativo momento concerne la qualificazione del catalogo interattivo che compare nelle pagine web del venditore, in cui il compratore può scegliere i beni o i servizi offerti nel negozio elettronico (c.d. e-shop). Ci si è chiesti se nella predisposizione della pagina interattiva siano integrati gli estremi dell'offerta al pubblico (ai sensi dell'art. 1336 c. civ.) o, invece, se si tratti di un invito ad offrire. La differenza sul piano pratico consiste nel fatto che nel primo caso la dichiarazione del compratore conclude il contratto, mentre nel secondo si tratta di una proposta.Il contratto, ai sensi dell'art. 1326 c. civ., si conclude nel tempo e nel luogo in cui il messaggio elettronico giunge alla parte offerente. Merita a questo riguardo sottolineare che il nostro sistema non richiede la conoscenza in senso psicologico della dichiarazione, ma la conoscibilità della stessa. Pertanto, la dichiarazione effettuata a mezzo e-mail sarà efficace appena è memorizzata dalla cassetta di posta elettronica del destinatario (cfr. art. 12 del regolamento sulla firma elettronica), indipendentemente dal momento in cui questi ne prende visione. Un indice significativo a conforto di questa soluzione - che vale per tutte le dichiarazioni recettizie (art. 1335 c. civ.) - può trarsi per le notifiche a mezzo telex nelle ipotesi autorizzate dall'art. 151 c.p.c.: dalla circostanza che l'apparecchio ricevente è presso la sede del destinatario, si presume che il messaggio sia stato ricevuto direttamente da costui.
E'  evidente che lo scambio di proposta e accettazione attraverso internet può determinare una situazione di incertezza quanto alla data e al luogo di conclusione del contratto, come dimostra l'esperienza delle polizze di carico elettroniche (electronic bill of lading). Il problema per queste ultime è stato risolto con l'emissione della polizza nella forma tradizionale che è consegnata ad una società agente; quest'ultima poi verifica, a seguito dei trasferimenti elettronici della test key, chi è il legittimato finale della prestazione
Un altro ordine di problemi che solleva lo scambio in forma elettronica di proposta e accettazione, concerne la ripartizione del rischio inerente la trasmissione del messaggio tra dichiarante e ricevente. Il problema è quello di verificare su chi incombe il rischio del mancato funzionamento degli strumenti tecnici di trasmissione e recezione. La soluzione - ai sensi dell'elaborazione giurisprudenziale del tema - è nel senso che la dichiarazione si considera conosciuta nel momento in cui entra nella sfera di controllo del ricevente, che potrà contestare la mancata recezione solo nei casi in cui ciò non dipenda da un fatto a lui riferibile. Ad esempio: se trasmetto un fax e il rapporto di trasmissione dà "OK", il mancato o difettoso funzionamento dell'apparecchio ricevente si imputa al destinatario del messaggio. Pertanto, quando si tratta di un fax, l'esibizione del documento che indica gli estremi di chi ha emesso la dichiarazione potrà essere apprezzato come una presunzione dell'avvenuto invio. (Merita però sottolineare che sul punto si è espressa la Suprema corte tedesca, BGH 7 dicembre 1994, assumendo un orientamento estremamente prudente: ha ritenuto essere il rapporto di trasmissione un indizio.)

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